Generatore dicitura regime forfettario

La dicitura del regime forfettario è: «Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 - Regime forfettario». Va riportata solo sulle fatture: sullo scontrino elettronico non serve, basta la natura IVA N2. Qui sotto generi il testo completo da copiare, con la clausola sulla ritenuta d'acconto e l'avviso marca da bollo.

Che documento devi emettere?

Dicitura da riportare:

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 - Regime forfettario.

Il testo viene generato in locale nel browser: nessun dato viene trasmesso a server esterni.

Come funziona

  1. Scegli il documento che devi emettere: fattura oppure scontrino.
  2. Per la fattura, aggiungi se serve la clausola sulla ritenuta d'acconto (comma 67) e indica l'importo per il controllo della marca da bollo.
  3. Copia la dicitura con un tocco e incollala nel tuo software di fatturazione.

Domande frequenti

Qual è la dicitura per il regime forfettario?

La formula standard è: "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 - Regime forfettario". Se il cliente è un sostituto d'imposta si aggiunge la clausola sulla non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della stessa legge.

Serve la dicitura di esenzione sullo scontrino del forfettario?

No. Sullo scontrino elettronico (documento commerciale online) non è richiesta alcuna dicitura: è sufficiente che le righe siano emesse con natura IVA N2 (operazioni non soggette). La dicitura è obbligatoria solo sulle fatture.

Va bene anche la formula «operazione senza applicazione dell'IVA»?

Sì. Varianti come "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014" o "Operazione in franchigia da IVA" sono equivalenti: ciò che conta è il richiamo esplicito all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, che identifica il regime forfettario.

Quando serve la marca da bollo da 2 euro?

Sulle fatture del forfettario di importo superiore a 77,47 €: essendo operazioni senza IVA, scatta l'imposta di bollo di 2,00 € (DPR 642/1972). Per la fattura elettronica il bollo si assolve in modo virtuale, con versamento trimestrale tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate. Sullo scontrino il bollo non si applica.

Cosa significa la clausola sulla ritenuta d'acconto (comma 67)?

I compensi del forfettario non sono soggetti a ritenuta alla fonte: l'articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014 lo stabilisce espressamente. La clausola in fattura serve a informare il committente sostituto d'imposta (es. un'azienda) di non trattenere la ritenuta d'acconto sul pagamento.

Il codice natura IVA da usare è N2 o N2.2?

Dipende dal documento: sulla fattura elettronica il forfettario usa il codice granulare N2.2 (non soggette - altri casi), mentre sullo scontrino elettronico il tracciato prevede solo il codice aggregato N2. Stesso concetto, due tracciati diversi dell'Agenzia delle Entrate.

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