Collegamento POS-RT: obbligo, scadenze e sanzioni 2026

7 min di lettura · aggiornato il 18/08/2026

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore l'obbligo di collegare il POS allo strumento che memorizza i corrispettivi (art. 1, commi 74-77, L. 207/2024): il collegamento si comunica online dal servizio "Gestione Collegamenti" del portale Fatture e Corrispettivi. La norma ha generato molta confusione: vediamo cosa cambia davvero, le scadenze e cosa fare se non usi un registratore telematico fisico.

Cos'è il collegamento POS-RT

L'obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, L. 207/2024) richiede che lo strumento di pagamento elettronico sia collegato a quello che memorizza e trasmette i corrispettivi, in modo che l'incasso elettronico e lo scontrino risultino associati nei dati che arrivano all'AdE. Lo scopo è la tracciabilità: lo Stato vuole vedere insieme l'incasso elettronico e il corrispettivo certificato.

Scadenze e come si comunica il collegamento

L'obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2026. Le regole operative sono nel Provvedimento AdE n. 424470 del 31 ottobre 2025: il collegamento si comunica esclusivamente online, dal servizio "Gestione Collegamenti" nel portale Fatture e Corrispettivi, aperto il 5 marzo 2026. Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 (o acquisiti entro gennaio) il termine della prima comunicazione era il 20 aprile 2026; per i dispositivi nuovi o in caso di variazioni la comunicazione va fatta fra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'evento.

Sanzioni previste

Le sanzioni del collegamento POS sono diverse da quelle dello scontrino non emesso. Per l'omessa installazione o il mancato collegamento del POS si va da 1.000 € a 4.000 €, con possibile sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997); per l'omessa o incompleta trasmissione la sanzione è di 100 € per operazione (art. 11, comma 2-quinquies). Restano a parte le sanzioni sui corrispettivi veri e propri: 70% dell'imposta con minimo 300 € per lo scontrino non emesso o non trasmesso (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, dopo il D.Lgs. 87/2024). I controlli sono incrociati: l'AdE confronta i dati POS comunicati dagli operatori finanziari con i corrispettivi trasmessi.

Deroghe e casistiche particolari

Sono escluse dall'obbligo le attività non soggette a memorizzazione telematica dei corrispettivi (alcune attività di vendita per corrispondenza, vendite online B2C già coperte da altri obblighi, somministrazione su mezzi mobili in alcune casistiche). Verifica sempre con il tuo commercialista in base al codice ATECO.

Cosa cambia se NON ho un registratore telematico

Se emetti corrispettivi tramite documento commerciale online (DCO) e non hai un RT fisico, l'obbligo POS-RT non si applica nei termini classici. Il pagamento elettronico viene infatti tracciato direttamente nello scontrino digitale emesso dal software, che già contiene l'informazione del metodo di pagamento (elettronico o contanti, uno per documento). La normativa più recente ha chiarito questo punto, ma la situazione è in evoluzione.

Come ScontrinoZero gestisce i pagamenti elettronici

In fase di emissione dello scontrino, ScontrinoZero permette di specificare il metodo di pagamento (contanti o elettronico, uno per documento). Questa informazione viene inclusa nel DCO trasmesso all'AdE, soddisfacendo l'obbligo di tracciabilità del pagamento elettronico. Non serve hardware aggiuntivo né integrazione fisica con il POS.

Domande frequenti

Se uso solo ScontrinoZero, sono in regola con l'obbligo POS-RT?

Sì, nella misura in cui ScontrinoZero registra il metodo di pagamento (contanti/elettronico) per ogni scontrino e lo trasmette all'AdE come parte del documento commerciale. Non hai un POS "da collegare" perché non hai un RT fisico: l'obbligo di tracciabilità è soddisfatto dal documento elettronico stesso.

Devo comprare un POS specifico compatibile con il mio registratore?

Se hai un registratore telematico fisico, sì: il POS deve essere certificato come compatibile con quel modello di RT. Se invece usi solo software (DCO via ScontrinoZero), qualunque POS bancario standard va bene: registri il metodo di pagamento nello scontrino e basta.

Entro quando andava comunicato il collegamento?

Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 il termine della prima comunicazione era il 20 aprile 2026, cioè 45 giorni dall'apertura del servizio "Gestione Collegamenti" (5 marzo 2026). Per i dispositivi attivati dopo, o quando cambia qualcosa, si comunica fra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'evento. Se sei fuori termine, verifica con il commercialista il quadro sanzionatorio e regolarizza appena possibile.

Approfondimenti dall'Help Center

Altre guide

Quando citiamo una norma indichiamo estremo e data, così puoi verificarla alla fonte. Informazione divulgativa: non sostituisce la consulenza del commercialista, e per situazioni specifiche vanno sempre verificati la normativa aggiornata e il tuo codice ATECO. Hai trovato un'imprecisione? Segnalacela a [email protected].

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