Collegamento POS-RT: obbligo, scadenze e sanzioni 2026

7 min di lettura · aggiornato il 22/07/2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l'obbligo di collegamento fra POS (terminale di pagamento) e registratore telematico, per trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli incassi elettronici insieme ai corrispettivi. La norma ha generato molta confusione: cosa cambia davvero e cosa fare se non usi un RT fisico?

Cos'è il collegamento POS-RT

L'obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 74 L. 197/2022) richiede che il POS sia tecnicamente collegato al registratore telematico, in modo che ogni pagamento elettronico transiti dal POS al RT e venga incluso nei dati trasmessi all'AdE come parte integrante del corrispettivo giornaliero. Lo scopo è la tracciabilità: lo Stato vuole vedere insieme l'incasso elettronico e lo scontrino.

Scadenze e proroghe

L'obbligo era inizialmente previsto per il 1° luglio 2023, poi rinviato più volte. Dal 1° gennaio 2026 è operativo per tutti gli esercenti soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Le sanzioni effettive sono entrate in vigore con un periodo di tolleranza iniziale (provvedimenti AdE successivi). Verifica sempre la versione più aggiornata su agenziaentrate.gov.it.

Sanzioni previste

Per la mancata trasmissione del singolo pagamento elettronico, la sanzione amministrativa è pari al 70% dell'IVA non documentata correttamente (art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 471/1997, dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024), con un minimo di 300 €. Esistono inoltre sanzioni accessorie in caso di violazioni reiterate (sospensione della licenza). I controlli sono incrociati: AdE confronta dati POS dalle banche con corrispettivi trasmessi.

Deroghe e casistiche particolari

Sono escluse dall'obbligo le attività non soggette a memorizzazione telematica dei corrispettivi (alcune attività di vendita per corrispondenza, vendite online B2C già coperte da altri obblighi, somministrazione su mezzi mobili in alcune casistiche). Verifica sempre con il tuo commercialista in base al codice ATECO.

Cosa cambia se NON ho un registratore telematico

Se emetti corrispettivi tramite documento commerciale online (DCO) e non hai un RT fisico, l'obbligo POS-RT non si applica nei termini classici. Il pagamento elettronico viene infatti tracciato direttamente nello scontrino digitale emesso dal software, che già contiene l'informazione del metodo di pagamento (carta, contanti, mista). La normativa più recente ha chiarito questo punto, ma la situazione è in evoluzione.

Come ScontrinoZero gestisce i pagamenti elettronici

In fase di emissione dello scontrino, ScontrinoZero permette di specificare il metodo di pagamento (contanti, elettronico, misto). Questa informazione viene inclusa nel DCO trasmesso all'AdE, soddisfacendo l'obbligo di tracciabilità del pagamento elettronico. Non serve hardware aggiuntivo né integrazione fisica con il POS.

Domande frequenti

Se uso solo ScontrinoZero, sono in regola con l'obbligo POS-RT?

Sì, nella misura in cui ScontrinoZero registra il metodo di pagamento (contanti/elettronico) per ogni scontrino e lo trasmette all'AdE come parte del documento commerciale. Non hai un POS "da collegare" perché non hai un RT fisico: l'obbligo di tracciabilità è soddisfatto dal documento elettronico stesso.

Devo comprare un POS specifico compatibile con il mio registratore?

Se hai un registratore telematico fisico, sì: il POS deve essere certificato come compatibile con quel modello di RT. Se invece usi solo software (DCO via ScontrinoZero), qualunque POS bancario standard va bene: registri il metodo di pagamento nello scontrino e basta.

Le sanzioni si applicano subito o c'è un periodo di tolleranza?

I provvedimenti AdE hanno previsto un periodo di tolleranza iniziale per consentire l'adeguamento di chi aveva RT fisici. Lo stato attuale dei controlli varia: il consiglio è di verificare con il commercialista il proprio profilo di rischio e di essere sempre conformi nella sostanza (tracciabilità del pagamento).

Approfondimenti dall'Help Center

Altre guide

Informazione divulgativa, non sostituisce la consulenza del commercialista. Per situazioni specifiche verifica sempre la normativa aggiornata e il tuo codice ATECO.

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