Obbligo di scontrino elettronico nel 2026: chi, come, sanzioni

7 min di lettura · aggiornato il 22/07/2026

Sì, lo scontrino elettronico è obbligatorio: dal 1° gennaio 2020 ogni commerciante al minuto che vende a consumatori finali deve memorizzare e trasmettere i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (art. 2 D.Lgs. 127/2015). Nel 2026 si aggiunge l'obbligo di collegamento tra POS e strumento di emissione. Vediamo chi è obbligato, chi è esonerato, le sanzioni e le opzioni per adeguarsi senza comprare hardware.

La norma base: D.Lgs. 127/2015

L'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 impone a chi effettua operazioni di commercio al minuto (art. 22 DPR 633/72) la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. L'obbligo è scattato il 1° luglio 2019 per chi superava 400.000 € di volume d'affari e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri. Lo scontrino di carta "semplice" del vecchio registratore di cassa non è più valido da allora.

Chi è obbligato

Tutte le partite IVA che vendono beni o servizi a consumatori finali (B2C) senza emettere fattura: negozi, bar e ristoranti, artigiani con clientela privata, ambulanti, professionisti che incassano da privati, strutture ricettive per i servizi extra. Il regime fiscale non conta: anche i forfettari sono obbligati. Conta la natura dell'operazione: vendita al minuto → corrispettivo telematico.

Chi è esonerato

Gli esoneri sono elencati dal DM 10 maggio 2019: tra i principali, le operazioni già esonerate dall'obbligo di certificazione ex art. 2 DPR 696/1996 (es. vendita di giornali, alcune cessioni di tabacchi e generi di monopolio), le prestazioni di trasporto pubblico con biglietti, e le operazioni per cui si emette comunque fattura. Chi rientra negli esoneri può comunque scegliere di emettere il documento commerciale volontariamente.

Come adempiere: le tre strade

1) Registratore telematico (RT): hardware certificato, 400-800 € di acquisto più il canone di verifica biennale — ha senso per volumi alti al banco. 2) Procedura web "Documento Commerciale Online" dell'AdE: gratuita, dal portale Fatture e Corrispettivi, ma richiede 30-60 secondi a scontrino. 3) Software collegato alla procedura DCO (come ScontrinoZero): stessa validità fiscale, emissione in pochi secondi dallo smartphone, senza hardware.

La novità 2026: collegamento POS-corrispettivi

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 commi 74-77) ha introdotto l'obbligo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e lo strumento di memorizzazione dei corrispettivi. Da gennaio 2026 il POS deve risultare associato allo strumento di emissione, così l'AdE può incrociare incassi elettronici e corrispettivi trasmessi. Chi usa il DCO registra il POS nel portale Fatture e Corrispettivi: la procedura è guidata e non richiede hardware.

Le sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi la sanzione è il 70% dell'imposta relativa (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024), con minimo di 300 €. Se la violazione non incide sulla liquidazione dell'imposta, si applica la sanzione fissa di 100 € per trasmissione. Dopo 4 violazioni distinte in 5 anni può scattare la sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese (art. 12 D.Lgs. 471/1997). Il mancato collegamento POS-corrispettivi ha sanzioni dedicate introdotte dalla L. 207/2024.

Mettersi in regola senza comprare hardware

Se apri ora o vuoi dismettere il registratore, la strada più economica è la procedura DCO: zero hardware, zero collaudi. Con ScontrinoZero emetti dallo smartphone in pochi secondi, trasmetti in automatico a ogni scontrino e hai lo storico digitale; la prova è di 30 giorni senza carta di credito. Se il tuo flusso al banco è molto alto, valuta onestamente un RT: la nostra guida al confronto spiega quando conviene l'uno o l'altro.

Domande frequenti

Lo scontrino elettronico è obbligatorio per tutti?

Per tutti quelli che vendono a consumatori finali senza fattura, sì: l'obbligo vale dal 1° gennaio 2020 (art. 2 D.Lgs. 127/2015), indipendentemente dal regime fiscale. Restano fuori solo le operazioni esonerate dal DM 10 maggio 2019 e chi emette sempre fattura.

Serve per forza comprare un registratore telematico?

No. Il registratore telematico è una delle opzioni, non l'unica: la procedura Documento Commerciale Online dell'AdE (usata direttamente dal portale o tramite un software come ScontrinoZero) ha la stessa validità fiscale e non richiede alcun hardware.

Cosa cambia nel 2026 con il POS?

Dal 2026 gli strumenti di pagamento elettronico devono risultare collegati allo strumento che memorizza i corrispettivi (L. 207/2024, art. 1 commi 74-77). Chi usa il DCO registra il POS nel portale Fatture e Corrispettivi; chi ha un RT deve associarlo tecnicamente al dispositivo.

Qual è la sanzione se non emetto lo scontrino?

Il 70% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 300 € (art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 471/1997, dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024). Con 4 violazioni distinte in 5 anni può aggiungersi la sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese.

Il forfettario è esonerato dallo scontrino elettronico?

No. Il regime forfettario esonera dall'IVA, non dalla certificazione dei corrispettivi: per le vendite a privati anche il forfettario emette il documento commerciale, con natura N2 al posto dell'aliquota.

Approfondimenti dall'Help Center

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Informazione divulgativa, non sostituisce la consulenza del commercialista. Per situazioni specifiche verifica sempre la normativa aggiornata e il tuo codice ATECO.

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