Sanzioni per mancato scontrino: importi e regole attuali
6 min di lettura · aggiornato il 22/07/2026
La sanzione per la mancata emissione dello scontrino è il 70% dell'imposta relativa all'importo non documentato, con un minimo di 300 € per violazione (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, come riformato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024). Con 4 violazioni distinte in 5 anni scatta anche la sospensione della licenza. Vediamo tutti i casi: omessa emissione, tardiva trasmissione, errori formali.
La sanzione base: 70% dell'imposta, minimo 300 €
Per l'omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi (cioè lo scontrino non emesso, emesso per un importo inferiore o non trasmesso) la sanzione è il 70% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 300 € per violazione. È l'effetto della riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), che dal 1° settembre 2024 ha ridotto la misura precedente (90% con minimo 500 €). Per le violazioni commesse prima di quella data resta applicabile il regime anteriore.
Violazioni che non incidono sull'imposta: 100 €
Se la violazione è solo formale — la trasmissione è avvenuta in ritardo ma l'imposta è stata liquidata correttamente — si applica la sanzione fissa di 100 € per trasmissione (art. 6, comma 2-bis, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997), senza il minimo di 300 €. È il caso tipico del corrispettivo trasmesso oltre i 12 giorni ma contabilizzato correttamente nella liquidazione IVA del periodo.
La recidiva: sospensione della licenza
L'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione accessoria pesante: se in 5 anni vengono contestate 4 violazioni distinte dell'obbligo di emettere lo scontrino (compiute in giorni diversi), scatta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio, da 3 giorni a 1 mese. Sopra i 50.000 € di corrispettivi non documentati la sospensione sale da 1 a 6 mesi. È la ragione per cui la reiterazione è molto più pericolosa della singola dimenticanza.
Chi rischia i controlli
I controlli sono sia fisici (verifiche della Guardia di Finanza sul punto vendita, spesso a ridosso della chiusura) sia incrociati: l'Agenzia delle Entrate confronta i corrispettivi trasmessi con i dati dei pagamenti elettronici comunicati dagli operatori finanziari. Dal 2026, con l'obbligo di collegamento POS-corrispettivi (L. 207/2024), l'incrocio diventa strutturale: un incasso POS senza corrispettivo corrispondente è un'anomalia immediatamente visibile.
Il ravvedimento operoso
Se ti accorgi dell'errore prima della contestazione, puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): la sanzione si riduce in misura crescente con il tempo trascorso (da 1/10 a 1/5 del minimo a seconda di quando ravvedi). Serve trasmettere il corrispettivo omesso e versare sanzione ridotta e interessi. Per i casi concreti conviene passare dal commercialista: il calcolo dipende dai tempi e dal tipo di violazione.
Come azzerare il rischio operativo
La quasi totalità delle violazioni nasce da dimenticanze operative: lo scontrino non battuto nella fretta, il registratore guasto, la trasmissione saltata. Con un flusso digitale (documento commerciale online via app) l'emissione e la trasmissione avvengono nello stesso gesto e ogni documento resta tracciato nello storico: niente chiusure dimenticate, niente scontrini nel cassetto. Non elimina l'obbligo, ma elimina i modi più comuni di violarlo per sbaglio.
Domande frequenti
Qual è la sanzione se non emetto lo scontrino?
Il 70% dell'IVA relativa all'importo non documentato, con un minimo di 300 € per violazione (art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni dal 1° settembre 2024).
Cosa succede se dimentico più volte lo scontrino?
Con 4 violazioni distinte contestate in 5 anni, oltre alle sanzioni pecuniarie scatta la sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese (art. 12 c. 2 D.Lgs. 471/1997); sopra 50.000 € di corrispettivi non documentati la sospensione va da 1 a 6 mesi.
Ho trasmesso i corrispettivi in ritardo ma l'IVA era giusta: che sanzione rischio?
La sanzione fissa di 100 € per trasmissione, perché la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'imposta. Puoi ridurla ulteriormente con il ravvedimento operoso se regolarizzi prima della contestazione.
Il cliente che esce senza scontrino rischia una multa?
No: dal 2003 non esiste più la sanzione a carico del cliente sprovvisto di scontrino. La responsabilità dell'emissione è tutta dell'esercente.
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